No Triv: «Decreto Semplificazioni, con gli emendamenti vince il partito del fossile»

«Il Governo incassa la fiducia al Senato e la legge di conversione del DL Semplificazioni passa alla Camera. Le modifiche introdotte con il maxiemendamento peggiorano ulteriormente il già pessimo impianto del Decreto. Tra gli emendamenti approvati, numerosi quelli che segnano la momentanea vittoria del partito trasversale del “fossile”. Modificata in peggio la disciplina normativa dei canoni delle concessioni a estrarre gas/petrolio e dello stoccaggio di CO2 in giacimenti di idrocarburi esauriti»: questa la posizione molto netta del Movimento No Triv sul Decreto Semplificazione, che attende il passaggio alla Camera per la conversione in legge.

«Forte dell’accordo strategico raggiunto in agosto tra i due maggiori “azionisti della maggioranza”, il Governo si mantiene fedele alla sua linea pro-fossili e peggiora il già di per sé pessimo impianto del DL Semplificazioni – dichiara Francesco Masi, portavoce del Coordinamento Nazionale No Triv – Con l’approvazione del maxiemendamento si regalano ogni anno 3 milioni di euro di minori canoni alle compagnie Oil&Gas e si consente loro di avviare progetti di stoccaggio della CO2, in taluni casi anche senza Valutazione di Impatto Ambientale ed escludendo l’Intesa con le Regioni per i progetti che interessano gli stoccaggi in mare- in giacimenti di idrocarburi esauriti evitando così i costi di ripristino ambientale».

«Principale beneficiaria della norma sul fine vita dei giacimenti esauriti è ovviamente ENI che ha preannunciato, con la benedizione del Presidente del Consiglio, un suo progetto per la realizzazione nell’Alto Adriatico del  centro di cattura e stoccaggio (Ccs) di anidride carbonica (CO2)  più grande del mondo con una capacità fino a  300-500 milioni di tonnellate di accumulo» proseguono i No Triv.

«Lo stoccaggio può così avvenire anche in pozzi depleti situati sopra sorgenti sismiche naturali per i quali ad oggi è assente qualsiasi valutazione di rischio», rincara la dose Ezio Corradi, del Coordinamento.

«La parola passa ora alla Camera dove non è escluso che il Governo possa nuovamente porre la fiducia per ingessare il dibattito parlamentare e stroncare sul nascere ogni forma di dissenso interno alla maggioranza. Dunque, la crisi climatica in atto e la crisi sanitaria hanno insegnato ben poco – aggiunge Enrico Gagliano, del Coordinamento Nazionale No Triv – Le fonti fossili restano sugli scudi: in agosto i nostri consumi di gas hanno fatto registrare un +2% rispetto allo stesso mese del 2019 ed un +3,9% sulla media del decennio 2010-19.
Il Governo non tiene conto delle indicazioni dell’ISPRA che, pur nel prevedere una flessione del 7,5% delle emissioni di CO2 rispetto allo scorso anno, , ricorda che la riduzione del 2020 “non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che necessita invece di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo periodo».

«In assenza di una vera opposizione nelle piazze e in Parlamento, il Governo del cambia-niente naviga invece nel solco della continuità rispetto a quello che lo ha preceduto. Intanto abili prestigiatori alla cabina di comando gettano fumo negli occhi per lasciare indisturbati i veri manovratori lobbisti, continuando ad ignorare la propria stessa promessa di riduzione e cancellazione programmata in dieci anni di 10 miliardi di Sussidi Ambientalmente Dannosi. L’importante è restare a galla; tutto il resto non conta» concludono i No Triv.

QUI la scheda redatta dai No Triv su alcuni degli EMENDAMENTI APPROVATI (*)

CANONI CONCESSORI

Articolo 62-bis (em. 62.0.5 testo 3)

(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

L’articolo 62-bis prevede che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta. I maggiori oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta sono pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili.

RIUTILIZZO GIACIMENTI IDROCARBURI ESAURITI

Articolo 60-bis (em. 60.0.1)

(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

L’articolo 60-bis è stato introdotto durante l’esame in Commissione e introduce norme che disciplinano l’individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti sperimentali di esplorazione e la possibile stipula di appositi contratti di programma.

La norma in commento è stata introdotta durante l’esame in Commissione mediante approvazione dell’emendamento 60.0.1. Il comma 1 modifica il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, è stato emanato per dare attuazione alla direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Quest’ultima stabilisce un quadro normativo per lo stoccaggio sicuro dal punto di vista ambientale al fine di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra. Si vogliono così evitare, o almeno contenere, gli effetti negativi ed ogni rischio all’ambiente ed alla salute umana mediante la cattura del biossido di carbonio (CO2) da impianti industriali, il suo trasporto in un sito di stoccaggio e la sua iniezione in un’idonea formazione geologica sotterranea ai fini dello stoccaggio permanente. La decisione se ricorrere o meno a tale procedura è di competenza dei singoli Stati membri; per quelli che intendano farlo, la direttiva detta le condizioni ed il quadro di riferimento nell’Unione europea. Introduce requisiti per la separazione e la cattura del CO2 e per il suo trasporto tramite condotte; illustra la procedura per l’identificazione e l’uso sicuro dei siti di stoccaggio nella roccia sotterranea. Si prevede altresì che un operatore privato trasferisca la responsabilità per lo stoccaggio a lunghissimo termine a uno Stato, ma solo dopo che vi sia quasi assoluta certezza che la possibilità di fuoriuscita sia stata ridotta a zero. Alla Commissione europea viene attribuito il potere di esaminare i progetti di autorizzazione, esprimendo un parere non vincolante sulle stesse. Nel dettaglio, il comma 1 prevede le seguenti modifiche:

1) modifica della competenza della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’emanazione del decreto dei Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico che individua le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all’interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e quelle in cui invece lo stoccaggio non è permesso. L’intesa con la Conferenza, infatti, viene limitata alla sola “parte in terraferma” mediante una modifica dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 162 del 2011 (lettera a);

2) la lettera b), sostituendo il comma 3 dell’articolo 7 con una nuova disposizione, specifica che in attesa dell’individuazione delle aree da dedicare a siti di stoccaggio possono essere rilasciate licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio in via provvisoria. Queste devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 8 (“licenze di esplorazione”, soggette alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale), 11 (“norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione”), 12 (“autorizzazioni allo stoccaggio”) e 16 (“norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea”) del decreto legislativo n. 162 del 2011.

La disposizione in commento specifica esplicitamente che i programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale;

3) ai sensi della lettera c) i progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO2 possono essere inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E’ aggiornato, ove necessario, con cadenza semestrale.

Il comma 2 prevede la possibilità di definire tramite contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate, le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e i successivi stoccaggio, riutilizzo o recupero.

(*) Fonte: Dossier Servizio Studi del Senato, 3 settembre 2020

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