La lista piemontese “Noi Popolo Unito” mi ha mandato questo comunicato stampa, con richiesta di pubblicazione.
In Piemonte è in atto un esperimento politico denominato “Noi Popolo Unito”.
L’esperimento nasce da un’aggregazione di tutti i cittadini, le cittadine, i movimenti, i partiti, i gruppi organizzati, le sigle che, in qualche modo e da qualche anno, si stanno opponendo ad una politica schizofrenica che prende ordini da strutture sovranazionali (Unione Europea, Nato, OMS, ecc.) e bada esclusivamente a difendere gli interessi della grande finanza. Da anni questa politica – alla quale tutti i partiti tradizionali si sono asserviti – sta creando una società malata, disumanizzata, culturalmente ed economicamente degradata ove il diritto viene calpestato, così come la libertà e la dignità delle persone, che non si riconoscono più nei paradigmi istituzionali attuali.
I promotori intendono raccogliere intorno ad un unico simbolo tutte le persone che in questo momento vogliono rifondare lo spirito di comunità, creando una maggior coesione e coinvolgimento fra cittadini. Intendono proporre una visione della società improntata sul valore umano che si contrapponga al transumanesimo e alla concezione dell’individuo come mero strumento della produzione. La bussola sarà la Costituzione nella versione originaria, prima degli stravolgimenti liberisti, con i suoi principi di libertà e di tutela dei lavoratori e dei cittadini.
La volontà è di coalizzare tutte queste realtà e la prima tappa di questo percorso sarà la formazione di una lista civica con cui presentarsi, tutti insieme, alle elezioni regionali piemontesi previste per l’8-9 giugno 2024.
Ma ben presto i promotori della lista si sono dovuti rendere conto che il sistema si è già dotato di strumenti affinché questa non possa essere presentata!
Infatti, poiché questa nuova lista, non potendo usufruire di alcuna delle ipotesi di esonero dalla presentazione delle sottoscrizioni previste dall’art. 19 c. 3 LR 12/2023 (nuova legge elettorale per il Piemonte), i promotori, nell’accingersi all’incombente della raccolta delle firme, hanno constatato:
– che fino alle scorse elezioni regionali (anno 2019) il periodo utile entro il quale raccogliere le firme era di 180 gg. (anteriori alla data di presentazione della lista);
– che infatti tale è la regola generale fissata dalla legislazione statale, v. L. 53/1990, art. 14 c. 3;
– che l’attuale art. 19 c. 6 LR 12/2023 stabilisce invece: “Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.”;
– che è prassi usuale che tale decreto sia emesso in prossimità del suo termine di scadenza (cioè 60 gg. prima del giorno del voto);
– che di conseguenza – qualora il decreto di indizione delle elezioni sia effettivamente emesso in prossimità o in coincidenza di tale data – il periodo utile per la raccolta firme risulta ridursi dai precedenti 180 gg. a 30 gg. (tali i giorni decorrenti tra la data del decreto di indizione e la data della presentazione delle liste).
La disparità di trattamento tra la precedente tornata elettorale e l’attuale appare clamorosa, e – comunque, anche indipendentemente da tale disparità – il termine di soli 30 gg. per la raccolta delle numerose sottoscrizioni richieste risulta così ridotto da costituire un ostacolo pressoché insuperabile per l’assolvimento di tale onere.
Dubitando di avere interpretato erroneamente la norma, il comitato promotore ha inviato una richiesta, a mezzo PEC, di chiarimenti all’Ufficio elettorale regionale, il quale ha però risposto che tale è l’effettivo termine fissato dalla nuova legge regionale per la raccolta delle firme.
Appare dunque che l’attuale LR 12/2023 del Piemonte pone un impedimento quasi assoluto per l’esercizio del diritto costituzionale fondamentale (anzi essenziale) della partecipazione dei cittadini alla vita politica, così garantendo ai partiti politici tradizionali (che ovviamente sono esonerati dalla raccolta firme) il monopolio della politica regionale.
La gravità di quanto precede si commenta da sola. Non dobbiamo certamente essere noi a ricordare che il vincolo esistente tra l’individuo e lo Stato, espresso dal concetto di cittadinanza, comporta il diritto ed il dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita del Paese, e questa partecipazione si concretizza attraverso il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni, sia politiche che amministrative, per rivestire cariche pubbliche.
“Il diritto di voto – lo ricorda espressamente la Corte costituzionale nella sentenza numero 1/2014 – costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’articolo 1 della Costituzione.”.
E infatti non a caso in materia elettorale la giurisprudenza applica il principio del favor partecipationis.
Una norma che invece, strumentalizzando una regola burocratica (cioè la fissazione del termine iniziale per la raccolta delle firme), di fatto ostacoli tale partecipazione popolare fino a renderla impossibile, non appare soltanto illegittima e contraria al dettato costituzionale, ma anche eversiva degli stessi principi fondamentali della convivenza democratica.
I promotori hanno chiesto, con spirito collaborativo, al Presidente Cirio di incontrarsi per discuterne insieme e, se possibile, cercare una soluzione, ma non hanno, sino ad oggi, ricevuto risposta. Hanno chiesto anche l’intervento del Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il garante della Costituzione, ma hanno ricevuto soltanto risposte protocollari. Si vedono dunque costretti a denunciare ai media questo attentato alla democrazia e alla Costituzione.