Legge regionale pugliese per l’obbligo vaccinale? Basta un “formale rifiuto”

Un grazie al bravo avvocato Roberto De Petro del foro di Palermo, per aver fatto chiarezza sulla legge regionale della Puglia.
Innanzitutto la legge NON è ancora in vigore in quanto è in fase di promulgazione!
Poi c’è la pubblicazione per poi diventare obbligatoria.
Ma cosa dice il testo?

Art. 1 – l’iscrizione ai percorsi di istruzione nella fascia a 11 a 25 anni (scuola e università) è subordinata a:

1) presentazione della documentazione dell’avvenuta vaccinazione contro l’HPV

2) l’avvio del programma di somministrazione

3) l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino

4) SALVO FORMALE RIFIUTO!!!
Ecco il punto centrale: RIFIUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (non rifiuto del vaccino)!
Avete capito cosa dice la legge, scritta in maniera diabolica?

I venduti dei media dicono che senza il vaccino non ci si può iscrivere a scuola e all’università. Cazzate come sempre.
Basta un “formale rifiuto alla presentazione della documentazione”, e il gioco è fatto! E nessun dirigente scolastico potrà mai rifiutare l’iscrizione del giovane, pena denuncia!

Ricordo che da 11 a 16 anni siamo ancora nel periodo temporale della scuola dell’obbligo, per cui il dirigente scolastico NON potrà mai rifiutare l’iscrizione (in chi fa un formale rifiuto della presentazione della documentazione) perché commetterebbe un reato. Poi fino a 18 anni in base alla legge 53 del 2003 c’è il diritto del ragazzo di completare gli studi, e infine, sopra i 18 anni c’è l’articolo 34 della Costituzione italiana…

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