I periodi d’emergenza conducono, come noto, alla legiferazione ipertrofica ed impazzita. Tale, specie se in determinati ambienti politici, cela tra le sue pieghe degli espedienti piuttosto artificiosi.
L’ordinanza contingibile ed urgente n. 33 del 22 agosto 2020 della Regione Siciliana a firma del Presidente Nello Musumeci è una di quelli.
Il provvedimento si compone di tre articoli stringati preceduti da una moltitudine di visti e considerati, con richiami pedissequi e puntuali alla qualunque: dall’art. 32 della Costituzione, pilastro sulla quale si fonda il nostro diritto alla salute, alla legge Salvini-bis, baluardo sulla quale l’ex Ministro dell’Interno tentò di proteggere il suo ruolo (da procedimenti) attribuendosi il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Sino agli immancabili riferimenti alle normative della generazione covid-19, addentrandosi nella costellazione di DPCM, ordinanze e Circolari di Presidente del Consiglio, Ministeri e Regione Sicilia, l’elenco viene principiato dal decreto 7 aprile 2020 n.150 secondo cui per l’intero periodo di emergenza sanitaria i porti italiani non assicurano i necessari requisiti di Place of Safety (luogo sicuro).
La pagina tre è il cuore dell’ordinanza, al suo interno, infatti, si individua la ratio che muove la redazione del dispositivo: “l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano evidenzia segnali di grave rischio per la salute umana ed il pericolo attuale del diffondersi del virus nell’Isola”, o anche “il quotidiano sbarco di popolazione migrante incide in modo significativo ed allarmante sul rischio concreto di diffusione del contagio, con evidente pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica e quindi per la tutela della salute”, e ancora “ritenuta la mancanza di strutture idonee[…], la mancanza negli hotspot dei requisiti minimi per la permanenza oltre il tempo massimo necessario per il fotosegnalamento, nonché il costante e noto sopraffollamento delle medesime ben oltre i limiti di capienza”, infine “che deve essere tutelata l’incolumità e la salute di tutti i cittadini siciliani e che in mancanza di misure adottate dal Governo il Presidente della Regione Siciliana ha il potere di adottare misure contingibili e urgenti”, per tutti questi motivi si ordina l’immediato sgombero degli hotspot e dei Centri di Accoglienza dei migranti entro le ore 24 del 24 agosto 2020.
I migranti, a tenore del provvedimento, dovevano essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, “non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.
Per di più, all’art.2, veniva fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiungesse le coste siciliane con qualsivoglia tipo di imbarcazione, comprese quelle delle O.N.G.
A fermare l’esecutività dell’ordinanza si è insidiato il doppio-ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da parte della Presidenza del Consiglio e del Viminale. Con rapidità sperata, il TAR ha sospeso cautelativamente l’ordinanza e fissato la camera di consiglio per il 17 settembre.
Le motivazioni della Terza Sezione del Tar di Palermo si soffermano su due snodi fondamentali: il provvedimento ha strabordato eccessivamente il potere attribuito alle Regioni dato che la materia immigrazione è competenza esclusiva dello Stato, di poi, il TAR adduce una specificazione che in questi tempi corrosi dal populismo xenofobo di destra appare di profonda civiltà: “L’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, che, con il provvedimento impugnato, tra l’altro, si intende regolare, appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un’adeguata e rigorosa istruttoria.”, della serie: non esiste alcuna correlazione tra l’aggravamento del rischio sanitario e l’immigrazione, scacco matto Musumeci!
Per quanto l’esito infausto dell’ordinanza fosse a dir poco scontato, la morale ricavabile da questo gioco-politico di bassa lega è la seguente: quando l’emergenzialismo diviene regola, al suo interno si nascondono pieghe pericolose, l’unico argine, per questa volta, sembra essere la garanzia di uno Stato di diritto che resiste.