Se provenisse dalla Redazione di ComeDonChisciotte potrebbe apparire una questione personale, ma, in questo caso, il modus operandi di Fanpage è sotto accusa da parte di qualcun altro. E, si badi, non si tratta dei soliti attivisti della controinformazione.
La riprovazione dei Penalisti concerne, in particolare, l’inchiesta “Lobby Nera”, realizzata dai PROFESSIONISTI dell’informazione di Fanpage e ripresa – come di consueto – dai loro fidati colleghi de La7.
Lungi dal muovere una mera critica alla qualità dell’informazione della testata, il documento denuncia i diversi profili di illiceità – penale e non – che le condotte dei cronisti parrebbero integrare.
Una domanda sorge spontanea: di fronte alla tanto autorevole quanto aspra presa di posizione delle Camere Penali, cosa risponde l’Ordine dei Giornalisti?
Forse, al posto di occuparsi di scoop inesistenti sulla controinformazione, sarebbe il caso che Lor signori si interessassero delle violazioni dei fondamenti deontologici del giornalismo perpetrate dai PROFESSIONISTI.
Venerdì scorso il programma Piazza Pulita ha dato voce e spazio alla rivista online Fanpage.it mandando in onda un filmato girato con una telecamera nascosta da un giornalista che per tre anni si è finto un uomo d’affari a cui interessava finanziare un gruppo politico italiano al fine di ottenere vantaggi per il proprio business e ha iniziato a frequentare personaggi della destra milanese.
Tale divulgazione pare abbia suggerito, ieri, l’apertura di un fascicolo di indagine con le ipotesi provvisorie di condotte di finanziamento illecito ai partiti, riciclaggio e apologia di fascismo.
Non ci interessa entrare nel merito, né tornare a parlare dell’uso strumentale delle indagini giudiziarie per contrastare quello o quell’altro avversario politico e neppure, una volta tanto, di populismo giudiziario.
Il tema, o meglio dire, il fenomeno che ci interessa è questa nuova forma di “giornalismo d’inchiesta”.
Mentre il Parlamento è impegnato nella ‘traduzione’ legislativa della Direttiva Europea in materia di presunzione d’innocenza, ove centrale è il tema affrontato in relazione alle ricadute anche sul versante mediatico, lo ‘strepitus’ connesso al risalto offerto dalla stampa ad una vicenda dai connotati ‘penalmente’ rilevanti trova infatti un’ulteriore modalità espressiva.
In questo caso non si assiste più alla ‘ricerca’ di informazioni correlate alla vicenda sottostante un’indagine giudiziaria in corso o alle solite, impunite violazioni del segreto istruttorio.
Questa volta siamo al cospetto di un reporter che, dissimulando il proprio status personale, stimola proposizioni e comportamenti penalmente rilevanti, sino a determinare il momento genetico della notitia criminis, all’esito della pubblicazione del reportage.
Il percorso ‘informativo’ subisce così una drammatica inversione ad U nel suo ‘fisiologico’ sviluppo informando il cittadino con la notizia di un fatto innescato e non con l’approfondimento di un fatto già accaduto.
Questo non è giornalismo di inchiesta così come lo si vuol definire.
È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma di controllo dell’Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali.
Siamo giunti ad un crocevia estremamente pericoloso, nel quale le persone sono offerte in pasto all’opinione pubblica sulla base di informazioni raccolte nel corso di una vera e propria ‘indagine privata’, che addirittura precede e ‘genera’ la vicenda procedimentale propriamente intesa.
Un’indagine che non conosce termini da osservare, autorizzazioni da chiedere, contraddittori da rispettare, che si avvale dei mezzi più invasivi della privacy, di intercettazioni ambientali, telecamere nascoste e agenti provocatori, i cui risultati vengono divulgati senza alcun controllo.
Altro che direttive sulle conferenze stampa, garanzie e presunzione di innocenza.
La domanda sorge spontanea: si tratta di un’attività lecita?
Il primo precetto che appare violato è quello di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona), poi, dietro fila, entrano in gioco l’art 167 Codice Privacy (trattamento illecito dei dati tramite diffusione delle conversazioni, l’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata, l’art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).
Dunque, la punibilità per la violazione di quest’ultima norma è espressamente esclusa (scriminata) allorquando la diffusione si commetta per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca.
Nel parametrare la scriminante del diritto di cronaca al reato di sostituzione di persona, la Corte di Cassazione in un primo momento ha avuto modo di affermare che il giornalista non può realizzare un inganno tale da sostituirsi ad altra persona per carpire informazioni alla fonte, nè, in generale, deve ritenersi che egli possa commettere reati strumentali, prodromici e funzionali alla acquisizione della notizia, sia pur di interesse pubblico, contando sull’effetto “salvifico” della scriminante dell’esercizio del diritto ad informare.
Per poi affermare di recente come “l’interpretazione convenzionalmente orientata della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto alla luce dell’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali impone di ritenere configurabile la scriminante del diritto di cronaca non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche con riguardo ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima, salva la valutazione della violazione o meno degli eventuali limiti estrinseci del diritto.”
In altre parole, spetterebbe al giudice valutare nel merito il bilanciamento tra gli interessi in gioco e verificare se la pubblicazione della notizia abbia apportato un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale e se nelle circostanze del caso concreto l’interesse ad informare la collettività prevalga “sui doveri e sulle responsabilità ” che gravano sui giornalisti.
Siamo dunque al cospetto di una nuova pericolosa frontiera del processo mediatico, che non possiamo non segnalare, perché essa è posta oltre confine ed è in grado di oltrepassare qualsiasi limite, tra quelli finora ipotizzati dal legislatore, al fine di salvaguardare il principio della presunzione di innocenza.
Se non si porranno sanzioni effettive alla violazione del segreto istruttorio e limiti alle interpretazioni estensive delle norme sovranazionali in contrasto con la nostra costituzione (come del resto è accaduto in tema di mafia e di prescrizione), il “giornalismo d’inchiesta” si sostituirà alla magistratura inquirente, con l’unico impellente target di raggiungere lo scoop, senza trovare alcun freno inibitore, neppure le sanzioni penali.
Oggi è successo ad un partito politico, domani potrà accadere ad altri schieramenti, ed ancor peggio, a qualsiasi cittadino, al di là della personale visibilità o notorietà.
Sarà sufficiente che il caso che si vorrà scoprire o creare sia idoneo a promuovere un dibattito pubblico che, come al solito, assumerà più importanza di un eventuale, successivo procedimento penale.