«Multati per non aver fatto il vaccino anti Covid-19 ricorrono alle vie legali e vincono. Il giudice di Pace di Fano, Pericle Tajariol, ha dato ragione a due 65enni della provincia di Pesaro e Urbino che nonostante avessero superato i 50 anni di età non si erano vaccinati come imposto da un decreto del Governo. Per il giudice, un vaccinato può contagiare ed essere contagiato come un non vaccinato. Il decreto violato prevedeva 100 euro di multa agli over 50 che alla data del 15 giugno 2022 non avevano iniziato il ciclo vaccinale o non lo avevano completato delle tre dosi. I due 65enni sono una casalinga e un promotore finanziario, entrambi fanesi, che si erano rivolti all’avvocato Alessandro Angeletti di Senigallia, per opporsi alla sanzione di 100 euro spedita a casa dalla Agenzia delle Entrare. La sentenza che ha accolto il ricorso è di venerdì scorso ma le motivazioni sono uscite nelle ultime ore»: così si legge sul quotidiano “Il Resto del Carlino”.
«”È notorio che i vaccini che sono in commercio non sono idonei ad impedire il contagio e di contagiare – ha motivato il giudice, come spiega il quotidiano nelle cronache del Pesarese – non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura né pari ne vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero. L’efficacia vaccinale non può quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto notorio che soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio, quindi sia i vaccinati che i non vaccinati debbono essere trattati come soggetti tra loro equivalenti”. Il giudice di Pace nell’emanare la sentenza si è rifatto a quella del tribunale penale di Napoli che ha reintegrato un militare per cui c’era l’obbligo vaccinale dicendo che un vaccinato può contagiare ed essere contagiato come un non vaccinato. Tajariol ha sottolineato l’importanza dell’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e soltanto successivamente come interesse della collettività; un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che si è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze temporanee e di scarsa entità e per questo tollerabili. “Ritenere compatibili con l’art 32 della Costituzione quei trattamenti sanitari obbligatori che provocano effetti avversi gravi ed anche fatali – continua il giudice – non appare conclusione condivisibile in quanto violerebbe i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. L’accoglimento del ricorso ha annullato l’effetto del provvedimento impugnato che è la multa da 100 euro. Non andrà pagata».