I giudici italiani aboliscono tutti i rimpatri

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La sentenza si basa sulla pronuncia CGUE del 4 ottobre che a sua volta si fonda sulla Direttiva UE : <Art 37 direttiva 2013/32 … osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali … enunciate all. I direttiva>. Quindi, la decisione della magistratura romana non ubbidisce, di fatto, a un trattato, quanto, piuttosto, a una direttiva che esprime un principio assoluto, deducendo da questa che non si possono rimpatriare gli immigrati clandestini. Si tratta, evidentemente di una sentenza che riguarda TUTTI i clandestini, anche quelli che sono attualmente nei CPR italiani. Che l’interpretazione del diligente magistrato sia del tutto discutibile, ora conta poco. Vedremo nelle prossime ore come reagirà il Governo, che a questo punto su questa questione si gioca la faccia e la credibilità. In attesa di avere una Corte Costituzionale che sia in grado una volta per tutte di mandare letteralmente al diavolo le direttive europee, mettendo a tacere la magistratura rossa, pubblichiamo un illuminante articolo di qualche anno fa pubblicato da Luciano Barra Caracciolo, che chiarisce alcuni punti fondamentali sulla questione della sovranità nazionale in rapporto ai trattati internazionali.

Da orizzonte48.blogspot.com/2018/01/la-presunta-supremazia-del-diritto.html

…. in presenza del quadro normativo attualmente risultante dai trattati europei, come fareste a riaffermare la sovranità democratica secondo un percorso praticabile a livello sia di consenso politico interno che di “relazioni” con gli altri paesi improntate ad un rigoroso rispetto del diritto internazionale?

E per “come”, intendo, non tanto la dettagliata indicazione dei contenuti di atti politici e normativi che portino al risultato voluto. Intendo, più semplicemente, il saper indicare (ma con non minore difficoltà, poiché precisare un indirizzo politico deve preferibilmente conseguire alla chiarezza di idee sulla risolvibilità di tutti i problemi di dettaglio) quali azioni di massima sono corrispondenti, appunto, alle linee di indirizzo politico effettivamente e legittimamente adottabili per l’obiettivo del recupero della sovranità democratica.

Pongo quindi questo interrogativo e cerco di agevolarne la soluzione indicando alcuni riferimenti interpretativi e normativi che risultano logicamente rilevanti.

Partiamo da un “come” diametralmente opposto a quello che è oggetto della questione qui posta; e ciò nell’ovvia considerazione che, se un errore di scelta è stato fatto, il primo rimedio è compiere una scelta di segno opposto che si manifesti in un atto capace di rendere inoperativo quello erroneo o, peggio, viziato in cui si è concretizzata la scelta da correggere.

Partiamo dunque dal “come”, tecnicamente, siamo entrati in questo quadro istituzionale €uropeo.

La risposta pare facile, cioè: attraverso una legge di autorizzazione alla ratifica (art.80 Cost.), elemento che ci consente anche di dire che, quale scelta di segno opposto, non sia praticabile un referendum.

Ma la risposta al “come ci siamo entrati?” non è (più) così semplice se la si intende nella sua legittimità sostanziale, cioè nei suoi risvolti relativi al rispetto del nucleo inviolabile della sovranità costituzionale ed all’effettivo contenuto dei trattati.

Fortunatamente, e paradossalmente, buona parte del problema ce lo ha già risolto…Amato (Costituzione europea e parlamenti, Nomos, 2002, 1, pag. 15):

Quando si ratificano i trattati internazionali, in genere si ratificano quelli che disciplinano le relazioni esterne. Quando si ratifica una modifica dei trattati comunitari non si ratifica una decisione che attiene alle relazioni esterne, ma una decisione che attiene al governo degli affari interni.  Il processo di ratifica così com’è è congegnato è allora del tutto inadatto ad assicurare ai parlamenti il ruolo che ad essi spetta rispetto agli affari interni. Il procedimento di ratifica è tarato sull’essere ed il poter essere un potere intrinsecamente dei governi esercitato sotto il controllo dei parlamenti. Tant’è vero che la legge di ratifica è una legge di approvazione e non è una legge in senso formale.

Ma il vero clou del paradosso, dicevo, consiste nel fatto che “la politica dei piccoli passi nel processo di integrazione comunitaria ha fatto sì che mai nessuno abbia detto espressamente che, con i Trattati che si andavano stipulando, si stava costruendo una nuova costituzione.” (Luciani, op. cit., pagg. 85-6).

Un secondo punto da conoscere è quello relativo alla pretesa supremazia dei trattati sul diritto nazionale.

“Dopo il fallimento del progetto di costituzione europea a seguito dei due referendum francese e olandese, il 22 giugno del 2007 la Presidenza del Consiglio Europeo se n’è uscito con questa solenne dichiarazione:

L’approccio costituzionale (ndr; in sede di trattato sull’unione europea), che consiste nell’abrogare tutti i Trattati e rimpiazzarli con un singolo testo definito “Costituzione” è abbandonato. […] Il TUE e il TFUE non avranno un carattere costituzionale. La terminologia usata nei Trattati rifletterà questo cambiamento: il termine “costituzione” non verrà usato […]. Con riguardo alla supremazia del diritto comunitario, la conferenza intergovernativa adotterà una dichiarazione ricordando l’attuale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”.

Tale dichiarazione è diventata la numero 17 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha approvato il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, ossia:

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 […] non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattatoLa situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.

A questo punto, per agevolare ulteriormente una riflessione sulla soluzione da dare alla questione posta più sopra, vi cito le norme più importanti della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che rilevano nel caso di assunzione di un obbligo internazionale da trattato, mediante una legge di ratifica che, nel caso dei trattati europei, abbiamo visto essere inadatta a rispettare il ruolo rappresentativo costituzionale dello stesso parlamento, (che si deve presumere necessariamente conforme alla sovranità popolare insita nell’art.1 Cost.), e ciò a causa dei contenuti “peculiari” del trattato sottoposto ad approvazione.

Premettiamo pure che la “denunzia” di Amato, relativa alla non idoneità della legge di ratifica rispetto ai contenuti in quanto incidenti sugli “affari interni”, è una pregiudiziale di ordine “procedurale” (cioè attiene alla legittimità dello strumento costituzionale nel caso di quei contenuti e con quegli effetti), e prescinde dall’autonoma questione se QUALSIASI strumento (previsto dalla Costituzione, ovviamente), e qualsiasi tipo di dibattito parlamentare, possano introdurre nell’ordinamento quei contenuti: tale questione si risolverebbe, negativamente, alla stregua dell’art.11 Cost. e dei c.d. controlimiti…ove mai fossero applicati da…”qualcuno”:..

Stabilito che sia lo strumento utilizzato per vincolarci ai trattati europei, sia i contenuti degli stessi sono altamente controvertibili sul piano del rispetto di norme costituzionali non revisionabili, perché fondamentali e quindi non modificabili da alcun trattato, queste sono le norme rilevanti della Convenzione (che notoriamente hanno carattere di codificazione del diritto internazionale generale, … quello contemplato dall’art.10 Cost., e, quindi, sono una fonte superiore e prevalente rispetto alla previsioni di qualunque trattato):

Articolo 27 

Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall’art. 46.

Questione chiusa, sul piano del diritto internazionale?

Non proprio: occorre evidentemente andare a vedere cosa dica l’art.46 (e non fermarsi, come fanno gli spaghetti-liberisti ad affermare che il non sequitur della supremazia del diritto europeo, si estenda al diritto costituzionale nel suo intero perché…lo dice la Corte europea, senza che nessun principio del genere sia affermato esplicitamente nei trattati: e una ragione ci doveva pur essere se non sono stati in grado di farlo: chiedere alla Germania, per esempio).

Ecco allora l’art.46 (riporto anche l’intitolazione della relativa Sezione perché ci fa capire le conseguenze della illegittimità costituzionale che investa, come abbiamo visto, sia lo strumento che ha introdotto il vincolo sia i contenuti di quest’ultimo). Evidenzio le parti che fanno capire come l’apparente eccezionalità della previsione “finale”, non sia affatto tale se si versa in tema di violazione delle norme fondamentali di una Costituzione nazionale:

Sezione 2 NULLITA’ DEI TRATTATI Articolo 46
Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati

1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.

Ed allora; date tutte queste premesse, quale sarebbe secondo voi una soluzione al “come” che abbiamo posto all’inizio?

Consideriamo, infatti, che, le norme fondamentali della nostra Costituzione sono ben definite e notorie nella comunità internazionale e, sicuramente, alla cerchia dei politici e dei giuristi europei: al punto che la nostra Costituzione è servita da modello “positivo” per altri Stati europei, come pure da modello “negativo” per le forze del capitalismo finanziario sovranazionale, (da ultimo, chiedere a De Grauwe).  Dunque è nei fatti, storici e politici, attinenti allo sviluppo dei trattati che non si possa opporre una mancata “evidenza”, se ci si comporta in “buona fede”.

Insomma, sarebbe segno di sicura “cattiva fede” contestare una primaria evidenza: la nostra Costituzione non attribuisce a nessun organo costituzionalmente previsto la “competenza” a sopprimere, o a cedere, la titolarità dell’obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme.

Tanto più che questo obbligo statale è affermato anche nello ius cogens del diritto internazionale generale, anch’esso pacificamente prevalente sul diritto contenuto in qualsiasi trattato, e ciò in termini che dovrebbero valere per tutti gli Stati di diritto democratici!

La risposta alla domanda posta, sulla scorta delle premesse “agevolative” finora svolte, è dunque una risposta importantissima che ognuno di noi può tentare di dare.

Ed è importantissima perché ogni cittadino dovrebbe poter valutare la ordinaria diligenza e competenza che dovrebbe impiegare chiunque sia coinvolto, su mandato del popolo sovrano nelle forme costituzionalmente previste, nel processo di adesione e applicazione dei trattati.  Questa valutazione spettante a ciascun cittadino, adeguatamente informato, è appunto l’esercizio della democrazia (sostanziale).

Utilizzando questo metro di diligenza e competenza, infatti, ciascun cittadino ridiviene giudice consapevole delle responsabilità della sua classe dirigente e, quindi, si riappropria del proprio ruolo di detentore anche a titolo individuale della sovranità, esercitato anzitutto (ma non solo) tramite il processo elettorale.

In pratica, dare questa risposta costituisce l’UNICA via che consente di ridare senso al proprio voto.

Prima che diventi del tutto inutile: non solo nella sostanza, come già si verifica adesso, ma addirittura nella forma, cioè nell’assetto istituzionale prossimo futuro…derivante dai trattati e dalle loro ipotizzate “riforme”, … naturalmente.

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