Associazione CLIC - Circuito Libera Informazione Condivisa
STATUTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 3.12.2009
ART. 2 - L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha carattere di assoluta apartiticità, si propone di:
a) Promuovere il ruolo dell’informazione condivisa e partecipativa nella società contemporanea; promuovere l’utilizzo diffuso di sistemi partecipativi di comunicazione e di formazione dell’opinione pubblica, per mezzo di internet o di qualsiasi altro strumento adatto a favorire la cooperazione dei cittadini e delle fonti indipendenti, nel reperimento delle notizie, nella loro organizzazione interpretazione ed analisi.
b) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla centralità dell’indipendenza dell’informazione, e sui rischi connessi all’organizzazione del sistema informativo e divulgativo su base commerciale, partitica, o di appartenenza a gruppi di potere di qualsiasi tipo.
c) promuovere iniziative pubbliche per la divulgazione di contenuti di rilevanza sociale, frutto di inchieste indipendenti o veicolate nell’ambito del web che normalmente non trovano spazio sugli organi informativi tradizionali.
d) intraprendere eventuali iniziative editoriali per mezzo delle quali dare diffusione ai contenuti di cui sopra.
e) promuovere la condivisione di documenti informativi di qualsiasi tipo (libri, riviste, materiali multimediali) all’interno dell’associazione grazie alla cooperazione dei soci.
ART. 3 - L'Associazione ha facoltà di costituire da sola o in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, società di servizi informativi, formativi e tecnico-amministrativi, che, senza scopo di lucro, adottino tutti gli strumenti ritenuti necessari per sostenere, valorizzare, potenziare le proprie finalità istituzionali.
ART. 4 - Si partecipa alla vita dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari. Tutti i soci hanno diritto di eleggere e di essere eletti. Ogni socio ha diritto ad un voto. La qualifica di Socio comporta l'accettazione dello Statuto vigente e delle delibere validamente adottate dagli organi sociali. Comporta, altresì, il versamento dei contributi associativi stabiliti. La quota sociale e gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabili. La domanda di ammissione a Socio è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione. L'adesione a Socio ha la durata di un anno. Il diritto di voto e di essere candidato alle cariche sociali, può essere esercitato dopo 6 mesi dall’accettazione della prima iscrizione se in regola con i versamenti sociali.
ART. 5 - La qualifica di Socio si perde: a) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo Statuto; b) per recessione del Socio stesso; c) per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ciascun Socio non può far parte di altre organizzazioni incompatibili con le norme del presente Statuto. La condizione di perdita della qualità di socio è proposta dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea.
ART. 6 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso: a) sottoscrizioni e contributi associativi; b) contributi da enti pubblici e privati; c) proventi di attività; d) donazioni.
ART. 7 - Sono organi dell'Associazione: a) Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un biennio, salvo che non venga stabilita dall'Assemblea una proroga.
ART. 8 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci, che vi partecipano se in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 9 - L'Assemblea ha i seguenti poteri: a) eleggere il Presidente; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) delineare le linee generali dell'azione associativa; e) approvare le eventuali modifiche del presente statuto. Le modifiche statutarie devono essere approvate dall’assemblea alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
ART. 10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Soci. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta almeno 40 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è fatta almeno 20 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno e del luogo d’incontro (che può non essere la sede dell’associazione).
ART. 11 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente, se lo crede del caso, nominerà due scrutatori scegliendoli fra i Soci. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario appositamente nominato ed il loro contenuto farà piena fede. L'Assemblea dei Soci ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci Ordinari che hanno diritto a parteciparvi. Trascorse però due ore da quella fissata per la riunione l'Assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza del consiglio direttivo ed un numero qualsiasi di associati. Ogni Socio avrà diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'Assemblea. Le delibere che riguardano l'elezione di persone o questioni personali debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. All’ Assemblea straordinaria non potranno essere votate mozioni varie ed eventuali e qualsiasi punto estraneo all’ordine del giorno.
ART. 12 - Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri membri denominati consiglieri, il cui numero per l’anno in corso è stabilito in 4 più il Presidente. Il numero può variare tra 4 e 8 su proposta approvata dall’assemblea dei soci. Il consiglio in ogni caso, deve essere formato da un numero dispari. Tra i consiglieri eletti, il Presidente nominerà un vicario (o Vicepresidente) al quale, in caso di assenza o impedimento, delegherà le sue attribuzioni e le sue funzioni. Spetta al consiglio direttivo: a) creare le condizioni per il raggiungimento dei fini statutari; b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'Assemblea dei Soci; c) deliberare sull'ammissione dei Soci e di formulare all'Assemblea eventuali proposte di esclusione o di non ammissione dei Soci; d) fissare le quote associative.
ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Esso si raduna nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato in specifica comunicazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli Associati. Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all'Associazione, allo scopo di sentirne il parere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
ART. 14 - Il Presidente dell'Associazione, che può essere eletto per non più di 3 mandati consecutivi, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e rende esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente propone la linea politica ed operativa dell'Associazione. In casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente.
ART. 15 - Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell’associazione, il quale assolverà funzioni di gestione e coordinamento delle attività in stretta osservanza delle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. In particolare sarà affidata al Segretario la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, la gestione contabile e amministrativa, la tenuta dei libri sociali ed infine, su incarico del presidente, la firma della corrispondenza e i mandati di pagamento. E’ tenuto a rendere puntualmente conto del suo operato al Consiglio Direttivo.
ART. 16 - L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e quello Consuntivo dovranno essere approvati dall'Assemblea generale entro i termini di legge.
ART. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea stessa delibera su tutte le modalità di liquidazione. Il patrimonio non può essere in nessun caso ripartito tra gli associati, né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio associativo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa in materia di enti non commerciali.
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