Statuto
ART. 7 – Sono organi dell’Associazione: a) Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un biennio, salvo che non venga stabilita dall’Assemblea una proroga.
ART. 8 – L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci, che vi partecipano se in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 9 – L’Assemblea ha i seguenti poteri: a) eleggere il Presidente; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) delineare le linee generali dell’azione associativa; e) approvare le eventuali modifiche del presente statuto. Le modifiche statutarie devono essere approvate dall’assemblea alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
ART. 10 – L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Soci. La convocazione dell’Assemblea ordinaria è fatta almeno 40 giorni prima della data fissata con indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta almeno 20 giorni prima della data fissata con indicazione dell’ordine del giorno e del luogo d’incontro (che può non essere la sede dell’associazione).
ART. 11 – L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente, se lo crede del caso, nominerà due scrutatori scegliendoli fra i Soci. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario appositamente nominato ed il loro contenuto farà piena fede. L’Assemblea dei Soci ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci Ordinari che hanno diritto a parteciparvi. Trascorse però due ore da quella fissata per la riunione l’Assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza del consiglio direttivo ed un numero qualsiasi di associati. Ogni Socio avrà diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell’Assemblea. Le delibere che riguardano l’elezione di persone o questioni personali debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. All’ Assemblea straordinaria non potranno essere votate mozioni varie ed eventuali e qualsiasi punto estraneo all’ordine del giorno.
ART. 12 – Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri membri denominati consiglieri, il cui numero per l’anno in corso è stabilito in 4 più il Presidente. Il numero può variare tra 4 e 8 su proposta approvata dall’assemblea dei soci. Il consiglio in ogni caso, deve essere formato da un numero dispari. Tra i consiglieri eletti, il Presidente nominerà un vicario (o Vicepresidente) al quale, in caso di assenza o impedimento, delegherà le sue attribuzioni e le sue funzioni. Spetta al consiglio direttivo: a) creare le condizioni per il raggiungimento dei fini statutari; b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all’Assemblea dei Soci; c) deliberare sull’ammissione dei Soci e di formulare all’Assemblea eventuali proposte di esclusione o di non ammissione dei Soci; d) fissare le quote associative.