Statuto

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Esso si raduna nella sede dell’Associazione o in altro luogo che sarà indicato in specifica comunicazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli Associati. Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni e per l’esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all’Associazione, allo scopo di sentirne il parere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. ART. 14 – Il Presidente dell’Associazione, che può essere eletto per non più di 3 mandati consecutivi, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e rende esecutive le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente propone la linea politica ed operativa dell’Associazione. In casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente. ART. 15 – Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell’associazione, il quale assolverà funzioni di gestione e coordinamento delle attività in stretta osservanza delle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. In particolare sarà affidata al Segretario la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, la gestione contabile e amministrativa, la tenuta dei libri sociali ed infine, su incarico del presidente, la firma della corrispondenza e i mandati di pagamento. E’ tenuto a rendere puntualmente conto del suo operato al Consiglio Direttivo. ART. 16 – L’esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e quello Consuntivo dovranno essere approvati dall’Assemblea generale entro i termini di legge. ART. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. L’Assemblea stessa delibera su tutte le modalità di liquidazione. Il patrimonio non può essere in nessun caso ripartito tra gli associati, né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio associativo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa in materia di enti non commerciali.